Statuto
Statuto approvato in data 20 novembre 2010
Modifica dello Statuto dell’Associazione approvato nell’Assemblea straordinaria tenutasi sabato 20 novembre 2010, presso il Consorzio Lavoro Ambiente a Trento, in via Lung’Adige S. Nicolò, 20, dalle 15.00 alle 17.00. Le modifiche sono state registrate dal socio Alessandro Morandi, all’uopo incaricato dal Presidente Giuseppe Ferrandi. La proposta è stata adeguatamente resa disponibile ai soci e dalla discussione sulla proposta sono emersi emendamenti aggiuntivi indicati in verde ed emendamenti soppressivi indicati in rosso. La modifica è stata approvata all’unanimità con 74 voti a favore su 74 presenti e delegati, la votazione è valida poiché il quorum funzionale dei due terzi degli aventi diritto è stato rispettato , secondo le risultanze della commissione per la verifica dei poteri, nominata all’inizio della seduta.
Art. 1 Denominazione
È costituita una Associazione di volontariato denominata “Associazione Progetto Prijedor”. in seguito chiamata per brevità “Associazione”.
L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, e senza scopo di lucro.
L’Associazione è disciplinata dall’art. 36 e segg. del codice civile, dal presente statuto, dalla L.Q. n.266/1991, nonché dalle altre leggi statali e provinciali.
Art. 2 Sede
L’associazione ha sede in Trento, passaggio Zippel, 6 e potrà istituire sedi secondarie, filiali, recapiti sia in Italia che all’estero previa approvazione dell’Assemblea dei soci. L’Associazione opera in ambito nazionale, internazionale, oltreché all’interno del territorio provinciale.
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata illimitata dalla data di costituzione, salvo quanto stabilito dal successivo art. 18 ed è connessa al perpetuarsi dello scopo.
Art. 4 Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e finalizza le sue azioni alla costruzione della pace, alla difesa e promozione della convivenza interetnica, al rispetto dei diritti umani ed opera con il duplice obiettivo di fornire aiuto alle vittime della guerra e di prevenire l’estensione dei conflitti nei territori dell’ex Jugoslavia.
L’associazione bandisce la guerra e ogni forma di violenza ed agisce nel rispetto e a favore dei diritti umani, civili e politici. Si oppone alle ideologie nazionaliste e imperialiste ed è contro ogni forma di sfruttamento dell’uomo e della donna. In particolare gli interventi dell’associazione saranno finalizzati a:
– promuovere progetti di diplomazia popolare in Bosnia Erzegovina e più in generale nel territorio dell’ex Federazione Jugoslava, con particolare riguardo all’istituzione di una Agenzia della Democrazia Locale nella municipalità di Prijedor (RS);
– monitorare l’azione politica delle autorità locali per quanto riguarda: il rientro dei profughi, l’acquisizione delle case, la distribuzione degli aiuti ed il rispetto dei diritti delle diverse etnie, religioni, partiti politici, appartenenze di genere e più in generale di tutti i diritti umani;
– sostenere progetti di cooperazione decentrata con particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto economico e sociale fondato sul rispetto dei diritti della persona, delle future generazioni, dell’ambiente;
– promuovere iniziative che consentano il confronto e la diffusione di una informazione pluralista e la ricostruzione di una società multietnica;
– sviluppare e rafforzare l’educazione ai diritti umani, alla pace, alla democrazia, alle pari opportunità, alla giustizia sociale;
– contribuire affinché venga assicurato a tutte le persone di tutte le etnie, religioni, appartenenze politiche e di genere, con particolare attenzione ai diritti delle donne e dell’infanzia, il più alto livello di diritti umani e libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti;
– incrementare e rafforzare la partecipazione delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, nei processi decisionali e nei ruoli dirigenti, nelle attività per la pace e la sicurezza; assistere e proteggere le donne nei conflitti armati o di altra natura e nei periodi di occupazione straniera;
– collaborare con le autorità locali affinché tutte le persone che abbiano perpetrato, autorizzato o consentito crimini associati a pulizia etnica vengano consegnati alla giustizia internazionale;
– intervenire nella zona di Prijedor e lungo la fascia di territorio che separa le due entità della Bosnia Erzegovina per sostenere le attività locali che siano conformi agli obiettivi del Progetto Prijedor, con particolare riferimento alla protezione primaria delle fasce deboli della popolazione e alla possibilità di instaurare relazioni con le municipalità limitrofe, collaborando con altri soggetti per dar vita ad una rete di ADL.
Art. 5 Attività
L’Associazione:
– promuove e sostiene le iniziative di cooperazione comunitaria con la cittadinanza di Prijedor e con altre comunità della Bosnia Erzegovina e più in generale nel territorio dell’ex Federazione jugoslava;
– promuove il progetto Agenzia della Democrazia Locale (ADL) così come previsto dalla risoluzione del Consiglio d’Europa n. 251/93 del CPLRE e successive modificazioni;
– promuove il dialogo e il confronto con tutti i soggetti che aderiscono al progetto ADL;
– favorisce la partecipazione al progetto ADL di coloro che ne facciano richiesta;
– promuove e sostiene momenti di informazione ed iniziative culturali;
– svolge in genere tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone;
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’associazione saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell’Assemblea dei soci.
Art. 6 Soci
Possono diventare Soci dell’Associazione:
– tutti gli Enti Pubblici interessati all’attività dell’Associazione che dichiarino la volontà di contribuire al consolidamento e allo sviluppo della attività stessa. La presenza degli Enti pubblici dovrà, tuttavia, permanere minoritaria rispetto alla totalità degli aderenti identificabili in Organizzazioni di volontariato, in altre Associazioni con finalità analoghe ed in persone fisiche;
– le associazioni di volontariato e gli organismi che si riconoscono negli obiettivi e nei metodi dell’associazione stessa, così come stabiliti dal presente statuto;
– le persone fisiche interessate individualmente ad impegnarsi nella realizzazione di quanto previsto all’art. 4 del presente statuto, mosse da spirito di solidarietà e di gratuità.
Le domande di adesione devono essere presentate al Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. In caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Ogni Ente giuridico aderente, associazione di volontariato e organismo deve nominare un proprio rappresentante in seno all’Associazione.
La qualità di socio si perde per:
– decesso;
– rinuncia volontaria espressa nelle forme e nei modi di legge, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo
– inosservanza delle norme e dei principi de presente statuto e dal Regolamento Amministrativo
– mancato pagamento della quota annua associativa.
L’esclusione per inosservanza delle norme e dei principi statutari e regolamentari è pronunciata dal Consiglio Direttivo; contro il provvedimento di esclusione, l’associato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Ogni socio ha diritto:
- Di partecipare alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; Di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- Di esercitare i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- Di essere rimborsati, previa autorizzazione del consiglio Direttivo, delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.
Ogni socio è obbligato:
- Ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- A svolgere le attività preventivamente concordate, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione, con correttezza e buona fede.
Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.
In sede di assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può portare una delega.
Art. 7 Quota sociale
I soci sono tenuti a versare una quota associativa annua La quota associativa a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è stabilita dal Regolamento Amministrativo approvato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del documento di programmazione economica
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.
Art. 8 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio direttivo
– il Collegio dei Revisori dei Conti
– il Presidente.
Art. 9 Assemblea
L’assemblea dei soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.
L’assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta 1/5 del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. L’assemblea straordinaria delibera, altresì, sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione.
La comunicazione della convocazione deve essere trasmessa agli interessati secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di comunicazione, l’Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tale caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano approvate con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti con la sola eccezione dello scioglimento anticipato dell’Associazione, della modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto per i quali è richiesta la maggioranza di 2/3 di tutti i soci aventi diritto a partecipare all’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea assunte in conformità delle norme di legge, dell’Atto costitutivo e del presente Statuto vincolano tutti gli associati.
Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Spetta all’Assemblea:
– deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione
– approvare il regolamento di amministrazione
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal Reg. Amm.
– nominare il Delegato/a dell’Agenzia della Democrazia Locale;
– nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo unitamente alla relazione annuale dell’ attività svolta;
– approvare i verbali delle proprie sedute;
– deliberare sui ricorso avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione pronunciati dal Consiglio Direttivo;
– deliberare sulla costituzione di sedi secondarie e/o filiali.
Art. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 18 membri garantendo la rappresentanza degli Enti pubblici, delle associazioni e dei soci persone fisiche. E’ eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste nel Regolamento amministrativo.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Un consigliere decade dall’incarico se risulta assente ingiustificato per tre riunioni consecutive. Possono inoltre partecipare al Consiglio in qualità di consulenti, senza diritto di voto, esperti nelle materie inerenti agli scopi statutari dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri:
– il Presidente
– il Vice Presidente
– il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, mediante invito trasmesso almeno sette giorni prima della riunione e contenente l’ordine del giorno. Esso deve essere inoltre autoconvocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei presenti, nomina inoltre di volta in volta tra i presenti il segretario verbalizzante.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.
Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva secondo le modalità stabilite nel regolamento.
In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione provvisoria, sino alla prossima Assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimasti in carica convocano l’Assemblea che procede a nuove elezioni.
Al consiglio direttivo sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
Compete al consiglio direttivo:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
– nominare un Coordinatore Responsabile, con incarichi specifici stabiliti e delegati dal Consiglio Direttivo; parteciperà ai lavori del Direttivo senza diritto di voto.
– attuare gli indirizzi e le direttive generali indicate dall’assemblea dei soci;
– promuovere il progetto dell’ADL ed altri progetti di cooperazione comunitaria;
– predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale da presentare all’Assemblea dei soci;
– proporre all’Assemblea l’accettazione di contributi, lasciti o donazioni;
– valutare e accogliere le nuove richieste di adesione;
– provvedere all’esclusione dei soci;
– esaminare le candidature a delegato/a di ADL da proporre all’approvazione dell’Assemblea;
– mantenere i rapporti istituzionali con le Agenzie della Democrazia Locale e le istituzioni internazionali;
– redigere il Regolamento da proporre all’approvazione dell’Assemblea;
– proporre modifiche statutarie all’Assemblea;
– redigere i singoli progetti specificando le modalità operative, costituendo, se necessario, gruppi di lavoro;
– nominare i referenti per le aree e per i progetti.
Il Consiglio direttivo assume, in via d’urgenza, le decisioni spettanti all’Assemblea portandole alla ratifica dell’Assemblea alla prima riunione successiva da tenersi comunque entro 60 giorni.
Art. 11 Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’associazione ed in particolare:
– convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma gli atti e ne esegue le deliberazioni;
– firma i documenti contabili con la successiva controfirma dei Revisori dei Conti;
– è garante del corretto funzionamento degli uffici e del rispetto, da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, delle decisioni comuni;
– in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella sua prima riunione successiva.
Art. 12 Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I Revisori dei conti devono essere scelti tra le persone competenti nel settore contabile.
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea ed è presieduto da un Presidente eletto dal Collegio stesso tra i suoi componenti. Esso provvede al riscontro di gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni, da presentare all’Assemblea, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e ha il potere di richiamare i componenti del Consiglio Direttivo qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori ha inoltre funzione di Collegio dei Probiviri sulle istanze presentate dai soci e dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 Tesoriere.
Il Tesoriere è nominato dal consiglio Direttivo ed è scelto tra i suoi membri.
Spetta al Tesoriere:
-svolgere le funzioni che il Consiglio Direttivo gli attribuisce.
– curare la tenuta dei registri e delle scritture contabili;
– soprintendere la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che illustrerà all’Assemblea dei soci.
Art. 14 Durata Esercizio.
L’esercizio sociale-finanziario coincide con l’anno solare.
Il bilancio dell’Associazione ha carattere preventivo e consuntivo. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 15 Gratuità delle cariche.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.
Art. 16 Finanziamenti.
Per lo svolgimento delle sue attività l’associazione potrà disporre delle seguenti entrate:
– quote annue associative;
– erogazioni liberali da parte di soci e di terzi;
– lasciti, donazioni e contributi;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate da attività commerciali e produttive marginali;
Nel caso di contributi all’associazione di origine pubblica o privata non finalizzati a progetti specifici, il Consiglio Direttivo ne decide l’utilizzo per la realizzazione degli scopi statutari dell’associazione.
Art. 17 Modifiche Statutarie.
Il presente Statuto può essere modificato solo dall’Assemblea dei soci e solo in merito agli argomenti per i quali le proposte di modifica erano contenute nell’avviso di convocazione. Le modifiche devono essere approvate dall’Assemblea con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
Il primo ed il secondo comma dell’art.4 e l’art. 18 non sono emendabili.
Art. 18 Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con una maggioranza di due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea dei soci espressamente convocata con questo punto all’ordine del giorno. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.
Art. 19 Rinvio
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme previste in materia dal Codice Civile, nonché le leggi in materia di volontariato.
Art. 20 Norme Transitorie
Dopo l’approvazione del presente Statuto e prima dell’approvazione del Regolamento, in via transitoria e per il corretto funzionamento dell’associazione, hanno valore le proposte del Presidente dell’Assemblea nominato nella prima riunione dell’Assemblea dei soci.